Statuto
Allegato "A" al rep 13028 Racc 3030
S T A T U T O
dell'Associazione di volontariato denominata
"AMAHORO onlus"
con sede in Ugento
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TITOLO I
Denominazione – Sede - Oggetto - Durata
Art.. 1 - Denominazione E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "AMAHORO onlus". L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, sia statali che regionali, vigenti in materia.
Art.. 2 - Sede L'Associazione opera in Italia e in p
Art.icolare nel Salento, ha sede legale in Ugento alla Piazza Vittorio Emanuele, s.n., e può istituire nel territorio nazionale e all'estero altre sedi.
Art.. 3 - Oggetto L'Associazione - che appresso verrà indicata col nome di "Organismo" - si ispira ai principi dell'etica cristiana, del responsabile impegno laicale, della dottrina sociale della Chiesa, della solidarietà e della mondialità; intende, quindi, promuovere la sensibilizzazione del territorio alle problematiche dei Paesi Poveri, la formazione e l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo e la programmazione di interventi nei suddetti Paesi in accordo con le locali autorità civili, religiose e di volontariato, per dare opportunità di progresso economico-sociale, di promozione umana e civile, soprattutto per le fasce più deboli delle popolazioni; inoltre, dove ce ne fosse bisogno, intende diventare intermediario di pace. L'Organismo, per raggiungere le proprie finalità, fa stabile riferimento, attraverso adeguate forme di raccordo, agli indirizzi degli uffici diocesani (Centro missionario, migrantes, problemi sociali e lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace, Caritas) proponendosi in via eclusiva di: -) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'equilibrio nello sviluppo socio economico nei vari Paesi poveri del mondo, per lo sviluppo integrale dell'uomo; -) preparare ed inviare volontari con compiti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, nell'abito dei programmi concordati con quei Paesi; -) assistere i volontari con iniziative a sostegno della loro attività e favorire il loro reinserimento al rientro in Italia; -) promuovere percorsi di pace nel rispetto della dignità delle persone. In p
Art.icolare l'Associazione si propone di intraprendere iniziative per: a) promuovere l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità, nel valore della persona umana e nell'eguaglianza dei diritti degli uomini; b) promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita, in una più ampia libertà; c) praticare la tolleranza e promuovere la pace tra i popoli; d) perseguire lo sviluppo e la promozione del territorio di app
Art.enenza; e) organizzare mostre di
Art.igianato indigeno per favorire l'attuazione di un commercio equo e solidale; f) promuovere sul territorio iniziative a tutela degli interessi della famiglia, dei minori, degli anziani e dei disabili; g) organizzare servizi di accoglienza, consulenza ed informazione, nonché corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana in favore degli immigrati; h)promuovere la conoscenza delle culture dei Paesi di provenienza degli immigrati; i) promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità; j) valorizzare e promuovere manifestazioni ed attività culturali quale strumento di crescita dei soci e dei cittadini; k) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze; l) collaborare su scala nazionale ed internazionale con altre Associazioni o Enti che perseguano fini culturali analoghi o connessi e comunque per l'affermazione del diritto alla vita, alla qualità della stessa, al diritto al lavoro, allo studio per i giovani, alla promozione della pace; m) promuovere tutte quelle iniziative che facciano riscoprire ai giovani lo spirito di collaborazione ed il desiderio di impegno sociale per la crescita e lo sviluppo della collettività; n) promuovere e sviluppare iniziative di finanza etica. o) promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi, lezioni, seminari. p) promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio catering, lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione) ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale; q) elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (Audiovisivo, discografico, informatico, fotografico etc.) r) acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici; s) gestire radio private; t) svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta con lo scopo sociale; u) stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di corsi formativi, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità sociale; v) avvalersi di volontari in servizio civile, ai sensi della legislazione vigente. Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare di tutte le provvidenze di legge e di eventuali contributi erogati da enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale per la realizzazione degli scopi sociali. L'Organismo, per rendere più efficace la propria azione, può aderire ad Organismi, Unioni o Federazioni nazionali e/o internazionali, può, inoltre, stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri che si prefiggano le medesime finalità ed obiettivi.
Art.. 4 - Durata L'Associazione ha durata illimitata. TITOLO II SOCI
Art.. 5 - Qualifiche I soci si dividono in: - SOCI FONDATORI: sono i primi firmatari dell'atto Costitutivo e dello Statuto; - SOCI ORDINARI: sono i soci attivi nell'Associazione; - SOCI SOSTENITORI: sono quelli che erogano contributi straordinari; - SOCI BENEMERITI: sono quelli dichiarati tali dall'Assemblea per avere arrecato p
Art.icolari benefici morali e materiali all'Associazione; - SOCI ONORARI: sono i soci che per p
Art.icolari meriti sono nominati tali.
Art.. 6 - Ammissione L'ammissione all'Organismo non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso. Possono far p
Art.e dell'Organismo persone di ambo i sessi dell'età minima di anni 18 (diciotto). Sono soci ordinari dell'Organismo: a) coloro i quali fanno richiesta scritta di app
Art.enenza dichiarando esplicitamente la condivisione dell'ispirazione e delle finalità dell'Organismo e la disponibilità ad un impegno nella vita della stessa. Tale richiesta deve essere approvata dal Consiglio Direttivo; b) i rappresentanti protempore dei Gruppi di appoggio riconosciuti dall'Organizzazione. Sono soci benemeriti i volontari e i cooperanti che operano ed hanno operato nei Paesi in via di sviluppo.
Art.. 7 - Gratuità delle prestazioni Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dai soci e dai componenti gli organi elettivi nell'ambito dell'Organismo devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi della stessa e, in quanto lavoro benevolo, sono gratuiti.
Art.. 8 – Diritti e doveri I Soci hanno tutti uguali diritti. In p
Art.icolare ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Organismo. I soci si impegnano al versamento delle quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea; devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro. Le spese effettive sostenute per l'Organismo e documentate possono essere rimborsate, previa autorizzazione del Presidente o di un suo delegato, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.. 9 – Cessazione del rapporto associativo La qualifica di Socio si perde, oltre che per morte, altresì per i seguenti motivi: a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; b) per decadenza, constatata dal Consiglio Direttivo, quando il socio: - abbia perduto i requisiti di ammissione all'organismo; - non si trovi più nelle condizioni di p
Art.ecipare al raggiungimento degli scopi associativi; c) per esclusione, deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, quando il socio: - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'organismo; - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'organismo. La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il recesso, la decadenza, l'esclusione hanno effetto immediato. In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. I soci che abbiano comunque cessato di app
Art.enere all'organismo non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organismo stesso. TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE
Art.. 10 – Patrimonio L'Organismo non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte le operazioni finanziare utili al conseguimento delle finalità associative. Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'Organismo si avvale, in via ordinaria, dei contributi volontari nonché delle quote sociali degli associati e delle oblazioni, donazioni o lasciti eventualmente devoluti in suo favore; in via straordinaria, di interventi previsti nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi della Comunità Economica Europea, dello Stato, delle regioni e delle pubbliche Amministrazioni.
Art.. 11 - Scioglimento dell'Organismo E' fatto obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o affini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le ONLUS - istituito con DPCM 26.09.2000), salvo diversa destinazione prevista dalla legge. TITOLO IV – ORGANI
Art.. 12 Organi sociali dell'Organismo sono: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Collegio dei Probiviri.
Art.. 13 – Composizione e convocazione dell'Assemblea L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiedono almeno due terzi dei suoi componenti od il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a ciascun avente diritto otto giorni prima della riunione; l'avviso potrà contenere anche l'invito per un'eventuale seconda convocazione.
Art.. 14 – Assemblea Ordinaria Spetta all'Assemblea Ordinaria di: - approvare i Bilanci dell'Organismo; - stabilire l'ammontare della quota annuale sociale; - nominare il Consiglio Direttivo e fissarne il numero dei componenti; - adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Organismo; - deliberare i programmi operativi generali dell'Organismo, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.. 15 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.. 16 – Assemblea Straordinaria L'Assemblea straordinaria delibera circa: - problemi urgenti e gravi della vita dell'Organismo; - modifiche statutarie; - lo scioglimento dell'Organismo, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei poteri loro conferiti.
Art.. 17 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art.. 18 – Votazione nell'Assemblea Nelle Assemblee, ad ogni socio e' attribuito un voto. Possono farsi rappresentare in Assemblea solo i soci che si trovino all'Estero per cause dovute all'attività dell'Organismo. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee. La delega non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e la stessa persona non può rappresentare più di due soci aventi diritto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Art.. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione, di gestione e di amministrazione dell'Organismo. E' composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea; in maniera specifica, è composto da: - il Direttore; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere; - i consiglieri eletti; - da uno a tre esperti cooptati per competenze specifiche. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art.. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, in accordo con il Direttore, lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e comunque non meno di una volta ogni due mesi. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo Rientra nei compiti del Consiglio Direttivo: - convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, determinandone l'ordine del giorno, il luogo e la data. Con successiva deliberazione il Consiglio Direttivo può, per gravi motivi, modificare la data dell'Assemblea; - predisporre i programmi operativi generali dell'organismo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curarne l'esecuzione; - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'espulsione dei soci; - ratificare la delibera eventualmente assunte dal Presidente, in accordo con il Direttore, con carattere di urgenza; - deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente determinandone la retribuzione; - approvare il Regolamento Interno ed i suoi eventuali emendamenti; - sostituire con i non eletti, nell'ordine di graduatoria, i Consiglieri che dovessero dimettersi o che non fossero più disponibili; - deliberare circa iniziative, atti, programmi e contratti che abbiano per obiettivo il perseguimento delle finalità proprie dell'organismo, salvo quelli che, in forza del presente Statuto, sono riservati all'assemblea; - istituire delle Commissioni di lavoro (ad es. informazione, educazione allo sviluppo, formazione in loco, programmi d'intervento nei paesi in via di sviluppo) a cui possono p
Art.ecipare anche esperti esterni.
Art.. 22 – Dimissioni del Consiglio Direttivo In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, questo resa in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nuova Assemblea elettiva che lo stesso provvede a convocare con urgenza.
Art.. 23 – Elezioni e nomine del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo eletto, in prima convocazione, è presieduto dal Direttore. I consiglieri: - nominano il Direttore e chiedono il gradimento al Vescovo pro-tempore della Diocesi di UgentoS.M. di Leuca; - eleggono nel proprio seno il Presidente; - nominano il Vice Presidente e il Tesoriere; - cooptano gli esperti per le competenze specifiche.
Art.. 24 – Elezione dei Consiglieri L'elezione dei Consiglieri in Assemblea viene fatta con le maggioranze di cui all'
Art..15 del presente statuto. In caso di parità di voti si prevede il ballottaggio. In caso di rinuncia da p
Art.e dell'eletto, anche durante il triennio, subentra colui che segue in graduatoria. Il Consigliere assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive decade dall'incarico. Tutte le cariche sociali hanno validità sino alla successiva Assemblea elettiva. I titolari delle cariche sociali, con l'accettazione, affermano la condivisione "piena" dell'ispirazione e finalità dell'Organismo.
Art.. 25 Compiti o funzioni dei membri del Consiglio Direttivo Comma a) - Direttore E' responsabile della vita interna e relazionale dell'Organismo e ne unifica le varie cariche sociali e le componenti operative. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Convoca e presiede tutte le riunioni. Esercita la funzione di mediatore all'interno dell'Organismo garantendone e promuovendone gli orientamenti, la formazione e le relazioni con i volontari in servizio. Con il Presidente condivide la responsabilità per la stipula di contratti e di obbligazioni che impegnano validamente l'Organismo. Comma b) – Presidente Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è il responsabile giuridico dell'Organismo, della sua struttura organizzativa e di tutte le sue attività. E' il responsabile amministrativo e si avvale del supporto tecnico del Tesoriere. Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo in accordo con il Direttore. Per quanto riguarda la stipula di contratti e le obbligazioni che impegnano validamente l'Organismo, condivide la responsabilità con il Direttore. Questi sono statutariamente abilitati ad assumere la responsabilità delle firme bancarie. Possono delegare il Tesoriere per le operazioni correnti previste dalla pianificazione delle attività ordinarie approvate dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, in accordo con il Direttore, può assumere, in caso di urgenza, proprie deliberazioni da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente. Comma c) – Vice Presidente Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni ed assume quelle responsabilità dirette che gli vengono affidate dal Presidente stesso, in accordo con il Consiglio Direttivo. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente. Comma d) – Tesoriere Il Tesoriere fornisce il supporto tecnico al Presidente per l'amministrazione ed ha la responsabilità della gestione della contabilità dell'Organismo. Prepara e redige i bilanci e la relazione amministrativa generale da sottoporre all'approvazione del Presidente e dell'Assemblea. Il Tesoriere ha la delega per il movimento finanziario delle operazioni di cassa secondo il piano economico delle attività ordinarie approvato dal Consiglio Direttivo.
Art.. 26 Rappresentante della Commissione episcopale di Puglia Un rappresentante della Commissione Episcopale di Puglia p
Art.ecipa, senza diritto di voto a tutte le manifestazioni dell'Organismo nonché all'Assemblea ed al Consiglio.
Art.. 27 – Collegio probiviri L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'organismo e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, previa audizione degli stessi. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. TITOLO V – IL BILANCIO
Art.. 28 – Bilancio Consuntivo e Preventivo L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, che contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di riferimento, unitamente al bilancio preventivo, che contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo.
Art.. 29 – Approvazione del bilancio Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'
Art..15 del presente Statuto a maggioranza dei presenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In presenza di p
Art.icolari esigenze, quali ad esempio: introduzione di disposizioni innovative di carattere fiscale o civilistico, necessità dell'applicazione di normative comunitarie o internazionali, situazioni di grave indisponibilità dell'organo amministrativo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata anche entro sei mesi, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la Sede dell'Organismo nei venti giorni precedenti la data dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni aderente. TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art.. 30 – Verbali delle adunanze Per ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sarà esteso un verbale da un membro all'uopo designato. Ogni verbale viene firmato dall'estensore, dal Direttore e dal Presidente.
Art.. 31 – Operazioni di voto Il Presidente è garante di ogni operazione di voto. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.
Art.. 32 – Regolamento Il Consiglio Direttivo può definire un regolamento applicativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art.. 33 - Rinvio Per quanto non previsto nel presente Statuto vengono applicate le disposizioni di legge contemplate nel Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Art.. 34 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che fanno p
Art.e della medesima struttura.
Art.. 35 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate ai suddetti fini.
Art.. 36 E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'
Art.icolo 10 del D.lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.. 1 - Denominazione E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "AMAHORO onlus". L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, sia statali che regionali, vigenti in materia.
Art.. 2 - Sede L'Associazione opera in Italia e in p
Art.icolare nel Salento, ha sede legale in Ugento alla Piazza Vittorio Emanuele, s.n., e può istituire nel territorio nazionale e all'estero altre sedi.
Art.. 3 - Oggetto L'Associazione - che appresso verrà indicata col nome di "Organismo" - si ispira ai principi dell'etica cristiana, del responsabile impegno laicale, della dottrina sociale della Chiesa, della solidarietà e della mondialità; intende, quindi, promuovere la sensibilizzazione del territorio alle problematiche dei Paesi Poveri, la formazione e l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo e la programmazione di interventi nei suddetti Paesi in accordo con le locali autorità civili, religiose e di volontariato, per dare opportunità di progresso economico-sociale, di promozione umana e civile, soprattutto per le fasce più deboli delle popolazioni; inoltre, dove ce ne fosse bisogno, intende diventare intermediario di pace. L'Organismo, per raggiungere le proprie finalità, fa stabile riferimento, attraverso adeguate forme di raccordo, agli indirizzi degli uffici diocesani (Centro missionario, migrantes, problemi sociali e lavoro, salvaguardia del creato, giustizia e pace, Caritas) proponendosi in via eclusiva di: -) sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'equilibrio nello sviluppo socio economico nei vari Paesi poveri del mondo, per lo sviluppo integrale dell'uomo; -) preparare ed inviare volontari con compiti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, nell'abito dei programmi concordati con quei Paesi; -) assistere i volontari con iniziative a sostegno della loro attività e favorire il loro reinserimento al rientro in Italia; -) promuovere percorsi di pace nel rispetto della dignità delle persone. In p
Art.icolare l'Associazione si propone di intraprendere iniziative per: a) promuovere l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità, nel valore della persona umana e nell'eguaglianza dei diritti degli uomini; b) promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita, in una più ampia libertà; c) praticare la tolleranza e promuovere la pace tra i popoli; d) perseguire lo sviluppo e la promozione del territorio di app
Art.enenza; e) organizzare mostre di
Art.igianato indigeno per favorire l'attuazione di un commercio equo e solidale; f) promuovere sul territorio iniziative a tutela degli interessi della famiglia, dei minori, degli anziani e dei disabili; g) organizzare servizi di accoglienza, consulenza ed informazione, nonché corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana in favore degli immigrati; h)promuovere la conoscenza delle culture dei Paesi di provenienza degli immigrati; i) promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità; j) valorizzare e promuovere manifestazioni ed attività culturali quale strumento di crescita dei soci e dei cittadini; k) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze; l) collaborare su scala nazionale ed internazionale con altre Associazioni o Enti che perseguano fini culturali analoghi o connessi e comunque per l'affermazione del diritto alla vita, alla qualità della stessa, al diritto al lavoro, allo studio per i giovani, alla promozione della pace; m) promuovere tutte quelle iniziative che facciano riscoprire ai giovani lo spirito di collaborazione ed il desiderio di impegno sociale per la crescita e lo sviluppo della collettività; n) promuovere e sviluppare iniziative di finanza etica. o) promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi, lezioni, seminari. p) promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio catering, lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione) ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale; q) elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (Audiovisivo, discografico, informatico, fotografico etc.) r) acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici; s) gestire radio private; t) svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta con lo scopo sociale; u) stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di corsi formativi, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità sociale; v) avvalersi di volontari in servizio civile, ai sensi della legislazione vigente. Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare di tutte le provvidenze di legge e di eventuali contributi erogati da enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale per la realizzazione degli scopi sociali. L'Organismo, per rendere più efficace la propria azione, può aderire ad Organismi, Unioni o Federazioni nazionali e/o internazionali, può, inoltre, stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri che si prefiggano le medesime finalità ed obiettivi.
Art.. 4 - Durata L'Associazione ha durata illimitata. TITOLO II SOCI
Art.. 5 - Qualifiche I soci si dividono in: - SOCI FONDATORI: sono i primi firmatari dell'atto Costitutivo e dello Statuto; - SOCI ORDINARI: sono i soci attivi nell'Associazione; - SOCI SOSTENITORI: sono quelli che erogano contributi straordinari; - SOCI BENEMERITI: sono quelli dichiarati tali dall'Assemblea per avere arrecato p
Art.icolari benefici morali e materiali all'Associazione; - SOCI ONORARI: sono i soci che per p
Art.icolari meriti sono nominati tali.
Art.. 6 - Ammissione L'ammissione all'Organismo non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso. Possono far p
Art.e dell'Organismo persone di ambo i sessi dell'età minima di anni 18 (diciotto). Sono soci ordinari dell'Organismo: a) coloro i quali fanno richiesta scritta di app
Art.enenza dichiarando esplicitamente la condivisione dell'ispirazione e delle finalità dell'Organismo e la disponibilità ad un impegno nella vita della stessa. Tale richiesta deve essere approvata dal Consiglio Direttivo; b) i rappresentanti protempore dei Gruppi di appoggio riconosciuti dall'Organizzazione. Sono soci benemeriti i volontari e i cooperanti che operano ed hanno operato nei Paesi in via di sviluppo.
Art.. 7 - Gratuità delle prestazioni Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dai soci e dai componenti gli organi elettivi nell'ambito dell'Organismo devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi della stessa e, in quanto lavoro benevolo, sono gratuiti.
Art.. 8 – Diritti e doveri I Soci hanno tutti uguali diritti. In p
Art.icolare ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Organismo. I soci si impegnano al versamento delle quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea; devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro. Le spese effettive sostenute per l'Organismo e documentate possono essere rimborsate, previa autorizzazione del Presidente o di un suo delegato, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.. 9 – Cessazione del rapporto associativo La qualifica di Socio si perde, oltre che per morte, altresì per i seguenti motivi: a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; b) per decadenza, constatata dal Consiglio Direttivo, quando il socio: - abbia perduto i requisiti di ammissione all'organismo; - non si trovi più nelle condizioni di p
Art.ecipare al raggiungimento degli scopi associativi; c) per esclusione, deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, quando il socio: - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'organismo; - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'organismo. La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il recesso, la decadenza, l'esclusione hanno effetto immediato. In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. I soci che abbiano comunque cessato di app
Art.enere all'organismo non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organismo stesso. TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE
Art.. 10 – Patrimonio L'Organismo non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte le operazioni finanziare utili al conseguimento delle finalità associative. Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'Organismo si avvale, in via ordinaria, dei contributi volontari nonché delle quote sociali degli associati e delle oblazioni, donazioni o lasciti eventualmente devoluti in suo favore; in via straordinaria, di interventi previsti nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi della Comunità Economica Europea, dello Stato, delle regioni e delle pubbliche Amministrazioni.
Art.. 11 - Scioglimento dell'Organismo E' fatto obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o affini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le ONLUS - istituito con DPCM 26.09.2000), salvo diversa destinazione prevista dalla legge. TITOLO IV – ORGANI
Art.. 12 Organi sociali dell'Organismo sono: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Collegio dei Probiviri.
Art.. 13 – Composizione e convocazione dell'Assemblea L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiedono almeno due terzi dei suoi componenti od il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a ciascun avente diritto otto giorni prima della riunione; l'avviso potrà contenere anche l'invito per un'eventuale seconda convocazione.
Art.. 14 – Assemblea Ordinaria Spetta all'Assemblea Ordinaria di: - approvare i Bilanci dell'Organismo; - stabilire l'ammontare della quota annuale sociale; - nominare il Consiglio Direttivo e fissarne il numero dei componenti; - adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Organismo; - deliberare i programmi operativi generali dell'Organismo, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.. 15 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.. 16 – Assemblea Straordinaria L'Assemblea straordinaria delibera circa: - problemi urgenti e gravi della vita dell'Organismo; - modifiche statutarie; - lo scioglimento dell'Organismo, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei poteri loro conferiti.
Art.. 17 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Art.. 18 – Votazione nell'Assemblea Nelle Assemblee, ad ogni socio e' attribuito un voto. Possono farsi rappresentare in Assemblea solo i soci che si trovino all'Estero per cause dovute all'attività dell'Organismo. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee. La delega non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e la stessa persona non può rappresentare più di due soci aventi diritto. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Art.. 19 – Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione, di gestione e di amministrazione dell'Organismo. E' composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea; in maniera specifica, è composto da: - il Direttore; - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere; - i consiglieri eletti; - da uno a tre esperti cooptati per competenze specifiche. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art.. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, in accordo con il Direttore, lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e comunque non meno di una volta ogni due mesi. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo Rientra nei compiti del Consiglio Direttivo: - convocare l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, determinandone l'ordine del giorno, il luogo e la data. Con successiva deliberazione il Consiglio Direttivo può, per gravi motivi, modificare la data dell'Assemblea; - predisporre i programmi operativi generali dell'organismo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e curarne l'esecuzione; - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'espulsione dei soci; - ratificare la delibera eventualmente assunte dal Presidente, in accordo con il Direttore, con carattere di urgenza; - deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente determinandone la retribuzione; - approvare il Regolamento Interno ed i suoi eventuali emendamenti; - sostituire con i non eletti, nell'ordine di graduatoria, i Consiglieri che dovessero dimettersi o che non fossero più disponibili; - deliberare circa iniziative, atti, programmi e contratti che abbiano per obiettivo il perseguimento delle finalità proprie dell'organismo, salvo quelli che, in forza del presente Statuto, sono riservati all'assemblea; - istituire delle Commissioni di lavoro (ad es. informazione, educazione allo sviluppo, formazione in loco, programmi d'intervento nei paesi in via di sviluppo) a cui possono p
Art.ecipare anche esperti esterni.
Art.. 22 – Dimissioni del Consiglio Direttivo In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, questo resa in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nuova Assemblea elettiva che lo stesso provvede a convocare con urgenza.
Art.. 23 – Elezioni e nomine del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo eletto, in prima convocazione, è presieduto dal Direttore. I consiglieri: - nominano il Direttore e chiedono il gradimento al Vescovo pro-tempore della Diocesi di UgentoS.M. di Leuca; - eleggono nel proprio seno il Presidente; - nominano il Vice Presidente e il Tesoriere; - cooptano gli esperti per le competenze specifiche.
Art.. 24 – Elezione dei Consiglieri L'elezione dei Consiglieri in Assemblea viene fatta con le maggioranze di cui all'
Art..15 del presente statuto. In caso di parità di voti si prevede il ballottaggio. In caso di rinuncia da p
Art.e dell'eletto, anche durante il triennio, subentra colui che segue in graduatoria. Il Consigliere assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive decade dall'incarico. Tutte le cariche sociali hanno validità sino alla successiva Assemblea elettiva. I titolari delle cariche sociali, con l'accettazione, affermano la condivisione "piena" dell'ispirazione e finalità dell'Organismo.
Art.. 25 Compiti o funzioni dei membri del Consiglio Direttivo Comma a) - Direttore E' responsabile della vita interna e relazionale dell'Organismo e ne unifica le varie cariche sociali e le componenti operative. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Convoca e presiede tutte le riunioni. Esercita la funzione di mediatore all'interno dell'Organismo garantendone e promuovendone gli orientamenti, la formazione e le relazioni con i volontari in servizio. Con il Presidente condivide la responsabilità per la stipula di contratti e di obbligazioni che impegnano validamente l'Organismo. Comma b) – Presidente Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è il responsabile giuridico dell'Organismo, della sua struttura organizzativa e di tutte le sue attività. E' il responsabile amministrativo e si avvale del supporto tecnico del Tesoriere. Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo in accordo con il Direttore. Per quanto riguarda la stipula di contratti e le obbligazioni che impegnano validamente l'Organismo, condivide la responsabilità con il Direttore. Questi sono statutariamente abilitati ad assumere la responsabilità delle firme bancarie. Possono delegare il Tesoriere per le operazioni correnti previste dalla pianificazione delle attività ordinarie approvate dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, in accordo con il Direttore, può assumere, in caso di urgenza, proprie deliberazioni da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente. Comma c) – Vice Presidente Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni ed assume quelle responsabilità dirette che gli vengono affidate dal Presidente stesso, in accordo con il Consiglio Direttivo. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente. Comma d) – Tesoriere Il Tesoriere fornisce il supporto tecnico al Presidente per l'amministrazione ed ha la responsabilità della gestione della contabilità dell'Organismo. Prepara e redige i bilanci e la relazione amministrativa generale da sottoporre all'approvazione del Presidente e dell'Assemblea. Il Tesoriere ha la delega per il movimento finanziario delle operazioni di cassa secondo il piano economico delle attività ordinarie approvato dal Consiglio Direttivo.
Art.. 26 Rappresentante della Commissione episcopale di Puglia Un rappresentante della Commissione Episcopale di Puglia p
Art.ecipa, senza diritto di voto a tutte le manifestazioni dell'Organismo nonché all'Assemblea ed al Consiglio.
Art.. 27 – Collegio probiviri L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'organismo e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, previa audizione degli stessi. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. TITOLO V – IL BILANCIO
Art.. 28 – Bilancio Consuntivo e Preventivo L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, che contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di riferimento, unitamente al bilancio preventivo, che contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo.
Art.. 29 – Approvazione del bilancio Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'
Art..15 del presente Statuto a maggioranza dei presenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In presenza di p
Art.icolari esigenze, quali ad esempio: introduzione di disposizioni innovative di carattere fiscale o civilistico, necessità dell'applicazione di normative comunitarie o internazionali, situazioni di grave indisponibilità dell'organo amministrativo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata anche entro sei mesi, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono depositati presso la Sede dell'Organismo nei venti giorni precedenti la data dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni aderente. TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art.. 30 – Verbali delle adunanze Per ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sarà esteso un verbale da un membro all'uopo designato. Ogni verbale viene firmato dall'estensore, dal Direttore e dal Presidente.
Art.. 31 – Operazioni di voto Il Presidente è garante di ogni operazione di voto. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.
Art.. 32 – Regolamento Il Consiglio Direttivo può definire un regolamento applicativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art.. 33 - Rinvio Per quanto non previsto nel presente Statuto vengono applicate le disposizioni di legge contemplate nel Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Art.. 34 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che fanno p
Art.e della medesima struttura.
Art.. 35 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate ai suddetti fini.
Art.. 36 E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'
Art.icolo 10 del D.lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.